Statuto

Statuto della Società Italiana di Scienze Naturali

Scarica statuto in pdf

Titolo I – Denominazione, oggetto, durata e sede

Art. 1

La Società Italiana di Scienze Naturali (di seguito anche “SISN”) è un’Associazione scientifica senza scopo di lucro, che ha il fine di contribuire al progresso e alla diffusione delle discipline naturalistiche. E’ stata fondata nel marzo 1856, col nome di “Società Geologica residente in Milano”, ed il suo Regolamento fu approvato ufficialmente con Imperial Regio Decreto del 23 luglio 1857. La denominazione di “Società Italiana di Scienze Naturali” fu adottata nell’adunanza del 22 gennaio 1860.
La SISN si propone di:

  • promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente come previsto dall’art. 10 comma 1, punto a) numero 8) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i.;
  • promuovere ed effettuare ricerche naturalistiche e pubblicarne i risultati;
  • pubblicare i risultati delle ricerche dei Soci sulle proprie riviste;
  • raccogliere in unità operative tematiche (“Centri Studi”) gruppi qualificati di Soci che abbiano carattere permanente e svolgano attività di ricerca e divulgazione;
  • valorizzare e promuovere la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio storico, librario e archivistico come previsto dall’art. 10 comma 1, punto a) numero 7) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i.;
  • organizzare riunioni, convegni, mostre, conferenze e proiezioni per presentare e discutere i risultati delle ricerche operate dai Soci;
  • mettere in contatto ricercatori, amatori e simpatizzanti delle discipline naturalistiche;
  • istituire gruppi di lavoro temporanei con obiettivo di realizzare specifici interventi o studi;
  • collaborare con il Museo di Storia Naturale di Milano e con altri Enti pubblici e privati, internazionali, nazionali o locali, per avviare ed approfondire indagini su problematiche naturalistiche ed ecologiche;
  • effettuare scambi di pubblicazioni con altre istituzioni scientifiche.

Nonché di espletare altre attività utili per il raggiungimento dei fini associativi compiendo ogni altra operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria nei limiti consentiti dalla Legge.

Art. 2

La durata dell’Associazione è illimitata.
La SISN ha sede dal 1866 presso il Museo di Storia Naturale. La sede legale si trova in Milano, Corso Venezia n. 55 presso il Museo di Storia Naturale. I rapporti tra la SISN e il Museo di Storia Naturale di Milano sono regolati da apposita convenzione.

Titolo II – Soci

Art. 3

I Soci si distinguono in: Soci ordinari, Soci junior e Soci benemeriti.

I Soci Ordinari pagano una quota annuale e ricevono le pubblicazioni periodiche previste dal loro tipo di adesione.
I Soci Junior sono soci di età inferiore ai venticinque anni; pagano una quota annuale ridotta e ricevono le pubblicazioni periodiche previste dal loro tipo di adesione.
I Soci Benemeriti sono acclamati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per i rilevanti servigi resi alla SISN. Non sono tenuti al versamento di alcun quota, ed hanno diritto a ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche correnti vita natural durante.
E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa (ex comma 7 art. 4 dpr 26 ottobre 1972 n. 633).

Art. 4

Le quote annuali sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall’Assemblea; le quote versate sono intrasmissibili.

Art. 5

L’aspirante Socio dovrà inoltrare l’apposita richiesta di ammissione diretta al Presidente, compilata in ogni sua parte e firmata e dovrà versare contestualmente la quota sociale prevista.

Art. 6

L’ammissione dei nuovi Soci, dopo la verifica da parte del Consiglio Direttivo degli adempimenti richiesti dall’art. 5, sarà deliberata dall’Assemblea dei Soci con votazione. Il Presidente dichiarerà l’esito della votazione e comunicherà il risultato ai nuovi Soci.

Art. 7

Gli effetti dell’ammissione a Socio decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di ammissione.

Art. 8

La quota sociale annuale è dovuta entro la fine di gennaio dell’anno in corso ed i Soci che non avranno provveduto al pagamento perderanno la qualifica di socio il 31 dicembre di quell’anno.

Titolo III – Organi Sociali

Art. 9

Sono organi della SISN:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono rivestite a titolo gratuito.

Assemblea dei Soci

Art. 10

L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto. L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci di maggiore età benemeriti, ordinari e junior.

Art. 11

L’Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove purché in Italia.

Art. 12

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno mediante avviso scritto a tutti i Soci. L’avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica). L’Assemblea può essere richiesta anche su domanda motivata, firmata da almeno dieci Soci e diretta al Presidente.

Art. 13

Nella prima Assemblea di ogni anno, da effettuarsi entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo presenterà il bilancio consuntivo dell’anno precedente per l’approvazione, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo compilato dal Consiglio Direttivo verrà presentato per l’approvazione nell’ultima Assemblea dell’anno precedente.

Art. 14

Ogni deliberazione, ad eccezione di quelle per le quali è disposto diversamente nel presente Statuto, sarà presa a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti personalmente o per delega e per voto palese.

Art. 15

Al principio di ogni Assemblea si darà lettura del verbale della seduta precedente per l’approvazione. Poi si passerà alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Nessun argomento potrà essere discusso nelle sedute se non incluso preventivamente nell’ordine del giorno.

Art. 16

I Soci possono proporre uno o più punti all’ordine del giorno dell’Assemblea facendone richiesta al Presidente che provvederà ad inserirli nell’ordine del giorno della prima Assemblea da convocarsi.

Art. 17

Gli Atti contenenti i verbali delle Assemblee e i Regolamenti della SISN sono conservati presso la sede della SISN.

Art. 18

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax. Ad ogni Socio può essere conferito un numero massimo di tre deleghe per ogni Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

L’amministrazione della SISN è affidata al Consiglio Direttivo, il quale è composto da tredici membri compreso, come membro di diritto, il responsabile della direzione del Museo di Storia Naturale di Milano che non potrà rivestire cariche esecutive. I restanti dodici membri del Consiglio Direttivo sono Soci SISN e vengono eletti direttamente dai Soci che esprimono il proprio voto a mezzo schede elettorali anonime da inviare alla Sede sociale. Lo spoglio di dette schede verrà effettuato in Assemblea e i risultati verranno proclamati nell’Assemblea stessa.
Il loro mandato ha durata triennale e scade il 31 dicembre del terzo anno di mandato. Nel periodo di vacanza tra la scadenza di un Consiglio e l’elezione del successivo, restano in carica per l’ordinaria amministrazione tutti i componenti degli organi sociali in scadenza.
Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge :

  • un Presidente;
  • un Vice-presidente;
  • un Segretario;
  • un Vice-segretario;
  • un Tesoriere.

Le cariche non sono cumulabili.

I Direttori delle Riviste edite dalla SISN e i Coordinatori nominati al proprio interno da ogni Centro Studi possono partecipare alle riunioni di Consiglio in veste di uditori.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede sociale su invito del Presidente, o per richiesta di cinque dei suoi componenti, per deliberare intorno a quanto riguarda l’andamento della SISN. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno sette Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; nel caso di parità di voti l’argomento viene riproposto nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o morte, subentrerà di diritto il primo dei non eletti.
Al Consigliere eletto che non risulterà presente ad almeno la metà delle riunioni tenutesi in un anno solare il Presidente revocherà l’incarico.
Il Consiglio resterà valido con un numero minimo almeno di nove membri al di sotto del quale dovranno essere indette nuove elezioni.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la legale rappresentanza della SISN e la rappresenta in tutti i suoi atti, convoca e presiede le Assemblee e i Consigli Direttivi. Egli cura il buon andamento della SISN ed è responsabile dell’osservanza e dell’applicazione dello Statuto sociale e dei Regolamenti particolari emanati dall’Assemblea su argomenti specifici.

Art. 22

L’incarico di Presidente non può essere conferito alla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 23

Gli atti di ordinaria amministrazione firmati dal Presidente dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione. Gli atti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli diversamente previsti dal presente Statuto sociale, saranno sempre messi all’ordine del giorno e preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo. In casi eccezionali, constatata l’urgenza dell’atto (anche straordinario) e verificata l’impossibilità a convocare in tempo utile una riunione del Consiglio Direttivo, sarà sufficiente raccogliere l’assenso tramite posta elettronica o altro mezzo scritto di altri sei membri del Consiglio Direttivo perché il Presidente possa procedere con l’atto, salvo poi ragguagliare il Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione. Tale atto sarà verbalizzato solo al momento della riunione di Consiglio Direttivo.

Vice-presidente

Art. 24

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni. In caso di gravi inadempienze del Presidente, il Vice-Presidente deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente o confermare quello in carica.

Segretario e Vice-segretario

Art. 25

Il Segretario, o, in sua assenza, il Vice-segretario:

  • redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • tiene la corrispondenza scientifica ed amministrativa, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i Soci;
  • tiene aggiornato, secondo le normative vigenti, il Libro Soci;
  • ha la responsabilità del trattamento dei dati secondo le normative vigenti in tema di riservatezza.

Tesoriere

Art. 26

Il Tesoriere tiene l’amministrazione della SISN e liquida i conti. Tiene la contabilità, cura le riscossioni, sollecita i morosi, rilascia le ricevute e le fatture, conserva aggiornati tutti i libri e registri contabili e quanto altro obbligatorio per un corretto adempimento degli obblighi civili e fiscali previsti dalle normative vigenti di tempo in tempo.
Il Tesoriere fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni sociali ed è autorizzato a venderle anche ad estranei e per mezzo di persone da lui delegate.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un numero minimo di due e massimo di tre Revisori Soci SISN. Il numero effettivo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Spetta al Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità ed i libri contabili. Nell’Assemblea di approvazione del bilancio presenta una propria relazione sull’andamento della gestione dell’esercizio chiuso.

Titolo IV – Patrimonio sociale

Art. 28

Costituiscono proventi dell’Associazione le quote dei Soci, lasciti, eredità, donazioni, erogazioni, residui precedenti di gestione e qualsiasi altra entrata.
La SISN è obbligata ad impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi che deve avvenire in armonia con gli scopi sociali.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla Legge.

Art. 29

La biblioteca della SISN è attualmente depositata presso la biblioteca del Museo di Storia Naturale di Milano. La sua consultazione è a disposizione di tutti secondo le modalità fissate dal Museo di Storia Naturale di Milano per la propria biblioteca.
I documenti dell’archivio storico sono attualmente conservati presso la sede sociale e possono essere consultati previa richiesta motivata al Presidente e previo appuntamento con il Segretario.

Titolo V – Scioglimento

Art. 30

Lo scioglimento, per poter essere inserito come punto all’ordine del giorno di un’Assemblea, deve essere proposto all’unanimità dal Consiglio Direttivo o da almeno il trenta per cento dei Soci.
La proposta di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Soci radunati in Assemblea.
Lo scioglimento deve essere successivamente approvato dalla maggioranza assoluta dei Soci. L’Assemblea decide le modalità di consultazione dei Soci.

Art. 31

All’atto dello scioglimento della SISN: la biblioteca, le collezioni, l’archivio, le testate e tutti i beni sociali, al netto delle passività, saranno donati al Museo di Storia Naturale di Milano per esservi conservati sotto il titolo di “Dono della Società Italiana di Scienze Naturali” e col diritto di consultazione al pubblico.
E’ esclusa ogni attribuzione di beni ai Soci.

Titolo VI – Regolamenti complementari e modifiche statutarie

Art. 32

I Regolamenti complementari (tra i quali il Regolamento elettorale) vengono proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea.

Art. 33

Il presente Statuto sociale annulla tutti i precedenti ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea.

Art. 34

Ogni modifica o revisione al presente Statuto dovrà essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei Soci radunati in Assemblea.
Le modifiche, per poter essere inserite come punto all’ordine del giorno di un’Assemblea, devono essere proposte all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Art. 35

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicheranno le disposizioni di Legge.

Norma transitoria: tutte le attuali cariche sociali restano valide sino al completamento della naturale scadenza prevista dal precedente Regolamento Sociale approvato dall’Assemblea dei Soci nell’Adunanza del 12 dicembre 1997 e del Regolamento elettorale emanato dal Consiglio Direttivo in data 14 ottobre 2003.