Lo statuto della SISN

Nel corso dell’Assemblea Sociale tenutasi il 21 giugno 2024 è stato approvato il nuovo statuto della Società Italiana di Scienze Naturali APS, associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) dal settembre 2024.

Statuto della Società Italiana di Scienze Naturali APS

Titolo I
Denominazione, oggetto, durata e sede

Art. 1 La Società Italiana di Scienze Naturali APS, in breve SISN APS (di seguito anche “SISN”) è un’Associazione scientifica senza scopo di lucro, che ha il fine di contribuire al progresso e alla diffusione delle discipline naturalistiche e persegue finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È stata fondata il 15 gennaio 1856, con il nome di “Società Geologica residente in Milano”, e il suo Statuto fu approvato ufficialmente con Imperial Regio Decreto del 23 luglio 1857. La denominazione di “Società Italiana di Scienze Naturali” fu adottata nell’adunanza del 22 gennaio 1860. Il forte legame con il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, evidente già negli articoli del primo statuto, ha fatto sì che la SISN vi abbia sede dal 6 maggio 1866.
La SISN, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
− d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
− e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
− f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
− h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
− i) organizzazione e gestione di attività, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Al fine di operare nelle attività di cui al precedente comma, la SISN si propone, in via esemplificativa, di:
− promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente;
− stimolare ed effettuare ricerche scientifiche in ambito naturalistico, pubblicandone i relativi risultati, preferibilmente sulle proprie riviste;
− valorizzare e promuovere la conoscenza delle scienze naturali anche attraverso proprie pubblicazioni e la fruizione del proprio patrimonio storico, librario e archivistico;
− organizzare riunioni, convegni, mostre, conferenze, corsi di formazione, escursioni e proiezioni pubblici al fine di mettere in contatto professionisti e cultori delle discipline naturalistiche;
− organizzare attività di divulgazione e comunicazione negli ambiti della ricerca naturalistica, dell’educazione ambientale, della conservazione della natura e, più in generale, della promozione della cultura scientifica in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Milano e con altri Enti pubblici e privati, internazionali, nazionali o locali;
− effettuare scambi delle pubblicazioni prodotte dalla SISN con quelle di altre istituzioni scientifiche.
Nonché, di espletare qualsiasi attività utile al raggiungimento dei fini associativi compiendo eventuali operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie nei limiti consentiti dalla Legge.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti determinati dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
La SISN può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale su indicate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.
La SISN può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 2 La durata della SISN è illimitata. La SISN ha sede dal 1866 presso il Museo di Storia Naturale di Milano. La sede legale si trova in Milano, Corso Venezia n. 55 presso il Museo di Storia Naturale. I rapporti tra la SISN e il Museo di Storia Naturale di Milano sono regolati da apposito accordo.

Titolo II
Soci

Art. 3 Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’associazione può prevedere come associati anche l’ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
I Soci si distinguono in: Soci Ordinari, Soci Junior, Soci Benemeriti e Soci Ad honorem.
− I Soci Ordinari pagano una quota annuale e ricevono le pubblicazioni previste dal loro tipo di adesione.
− I Soci Junior sono soci di età inferiore ai venticinque anni; pagano una quota annuale ridotta e ricevono le pubblicazioni previste dal loro tipo di adesione.
− I Soci Benemeriti sono Soci Ordinari acclamati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per i rilevanti servigi resi alla SISN. Non sono tenuti al versamento di alcuna quota e hanno diritto a ricevere a vita le pubblicazioni correnti.
− I Soci Ad honorem sono acclamati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per meriti nella ricerca e nella divulgazione scientifico-naturalistiche. Non sono tenuti al versamento di alcuna quota e hanno diritto a ricevere a vita le pubblicazioni correnti.
È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 Le quote annuali sono proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall’Assemblea; le quote versate sono intrasmissibili, non hanno carattere patrimoniale e non sono restituibili in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 5 L’aspirante Socio dovrà inoltrare l’apposita richiesta di ammissione diretta al Presidente, compilata e firmata in ogni sua parte e dovrà versare contestualmente la quota sociale prevista per la sua categoria associativa.

Art. 6 L’ammissione dei nuovi Soci, è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo la verifica degli adempimenti richiesti dall’art. 5, è annotata nel libro degli associati e successivamente comunicata all’Assemblea dei Soci.

Art. 7 Gli effetti dell’ammissione a Socio decorrono dalla data di iscrizione nel libro degli associati.

Art. 8 In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all’interessato il quale ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 9 La SISN garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun Socio ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività della SISN e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dalla SISN;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento;
f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10 La quota sociale annuale è dovuta da parte di tutti gli associati, fatti salvi i Soci Benemeriti e i Soci Ad honorem. I Soci che non provvedono al pagamento entro il 31 dicembre dell’anno in corso perdono la qualifica di socio. Inoltre, ogni associato deve: rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali; attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e i propri talenti, per il conseguimento degli scopi associativi.

Art. 11 Oltre a quanto indicato al comma precedente, la qualità di Socio si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso o esclusione. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dalla SISN dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota sociale o di altre somme eventualmente versate alla SISN. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della SISN. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dalla SISN stessa. La perdita di qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione del Socio deve essere
comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci tramite apposita istanza inviata al Presidente. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a difesa dell’interessato.

Titolo III
Organi Sociali

Art. 12 Sono organi della SISN:
− l’Assemblea dei Soci;
− il Consiglio Direttivo;
− l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
− Il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge.
Fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per il Revisore Legale, tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono rivestite a titolo gratuito.

Assemblea dei Soci

Art. 13 L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto. L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Ordinari, Junior, Benemeriti e Ad honorem.

Art. 14 L’Assemblea è convocata presso la sede della SISN o in altro luogo idoneo.

Art. 15 L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno mediante avviso scritto ai Soci. L’avviso è comunicato almeno dieci (10) giorni prima dell’Assemblea con la posta elettronica o altro mezzo che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante pubblicazione, nello stesso termine, sul sito internet della SISN. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza. L’Assemblea può essere richiesta anche su domanda motivata firmata da almeno dieci Soci e diretta al Presidente. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 16 Nella prima Assemblea di ogni anno, da effettuarsi entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo dell’anno precedente per l’approvazione. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio
preventivo compilato dal Consiglio Direttivo verrà presentato per l’approvazione nell’ultima Assemblea dell’anno precedente.
Inoltre, l’Assemblea ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione alla SISN e di esclusione degli associati, assicurando ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
e) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) fissare l’ammontare della quota sociale;
g) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della SISN.

Art. 17 Ogni deliberazione, ad eccezione di quelle per le quali è disposto diversamente nel presente Statuto, sarà presa a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti personalmente o per delega e per voto palese.

Art. 18 Al principio di ogni Assemblea si darà lettura del verbale della seduta precedente per l’approvazione. Poi si passerà alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Nessun argomento potrà essere discusso nelle sedute se non incluso preventivamente nell’ordine del giorno.

Art. 19 I Soci possono proporre uno o più punti all’ordine del giorno dell’Assemblea facendone richiesta al Presidente che provvederà ad inserirli nell’ordine del giorno della prima Assemblea da convocarsi.

Art. 20 Gli Atti contenenti i verbali delle Assemblee e i Regolamenti della SISN sono conservati presso la sede della SISN.

Art. 21 Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Art. 22 La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta da esibire al momento della partecipazione, consegnata al delegato, che deve essere un Socio, anche via posta elettronica. Ad ogni Socio può essere conferito un numero massimo di tre deleghe per ogni Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Art. 23 È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei votanti.
Consiglio Direttivo

Art. 24 L’amministrazione della SISN è affidata al Consiglio Direttivo, il quale è composto da nove membri eletti direttamente dai Soci che esprimono il proprio voto a mezzo schede elettorali anonime da inviare alla Sede sociale. Lo spoglio di dette schede verrà effettuato in Assemblea e i risultati verranno proclamati nell’Assemblea stessa. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 25 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il mandato del Consiglio Direttivo ha durata quadriennale e scade il 31 dicembre del quarto anno di mandato. Nel periodo di vacanza tra la scadenza di un Consiglio e l’elezione del successivo, restano in carica per l’ordinaria amministrazione tutti i componenti degli organi sociali in scadenza.
Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge le seguenti cariche esecutive:
− un Presidente;
− un Vice-presidente;
− un Segretario;
− un Vice-segretario;
− un Tesoriere.
Le cariche non sono cumulabili.
I Direttori delle Riviste edite dalla SISN possono partecipare alle riunioni di Consiglio in veste di uditori.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente, trasmesso almeno otto (8) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica o altro mezzo che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di tre dei suoi componenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia possibile accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; nel caso di parità di voti l’argomento viene riproposto nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o morte, subentrerà di diritto il primo dei non eletti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Al Consigliere che non risulti presente ad almeno la metà delle riunioni tenutesi in un anno solare il Presidente potrà revocare l’incarico.
Il Consiglio resterà valido con un numero minimo almeno di sette membri al di sotto del quale dovranno essere indette nuove elezioni.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) adempiere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività della SISN da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico e il programma di attività;
f) proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
g) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
k) deliberare in merito all’esclusione di soci;
l) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei
Soci;
m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Presidente

Art. 28 Il Presidente ha la legale rappresentanza della SISN e la rappresenta in tutti i suoi atti, convoca e presiede le Assemblee e i Consigli Direttivi. Egli cura il buon andamento della SISN ed è responsabile dell’osservanza e dell’applicazione dello Statuto sociale e dei Regolamenti particolari emanati dall’Assemblea su argomenti specifici.

Art. 29 L’incarico di Presidente non può essere conferito alla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 30 Gli atti di ordinaria amministrazione firmati dal Presidente dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione. Gli atti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli diversamente previsti dal presente Statuto sociale, saranno sempre messi all’ordine del giorno e preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo. In casi eccezionali, constatata l’urgenza dell’atto (anche straordinario) e verificata l’impossibilità a convocare in tempo utile una riunione del Consiglio Direttivo, sarà sufficiente raccogliere l’assenso tramite posta elettronica o altro mezzo scritto di altri quattro membri del Consiglio Direttivo perché il Presidente possa procedere con l’atto, salvo poi ragguagliare il Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione. Tale atto sarà verbalizzato solo al momento della riunione di Consiglio Direttivo.

Vice-presidente

Art. 31 Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni. In caso di gravi inadempienze del Presidente, il Vice-Presidente deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente o confermare quello in carica.

Segretario e Vice-segretario

Art. 32 Il Segretario o, in sua assenza, il Vice-segretario:
− redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
− tiene la corrispondenza scientifica e amministrativa, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i Soci;
− tiene aggiornato, secondo le normative vigenti, il Libro Soci;
− ha la responsabilità del trattamento dei dati secondo le normative vigenti in tema di riservatezza.

Tesoriere

Art. 33 Il Tesoriere tiene l’amministrazione della SISN e liquida i conti. Tiene la contabilità, cura le riscossioni, sollecita i morosi, rilascia le ricevute e le fatture, conserva aggiornati tutti i libri e registri contabili e quanto altro obbligatorio per un corretto adempimento degli obblighi civili e fiscali previsti dalle normative vigenti di tempo in tempo.
Il Tesoriere fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni sociali ed è autorizzato a venderle anche ad estranei e per mezzo di persone da lui delegate.

Organo di Controllo e Revisore legale

Art. 34 L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi
la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Titolo IV
Patrimonio sociale

Art. 35 Costituiscono proventi della SISN le quote sociali, i lasciti, le eredità, le donazioni, le erogazioni, i residui precedenti di gestione e qualsiasi altra entrata espressamente prevista dalla legge.
La SISN è obbligata ad impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi che deve avvenire in armonia con gli scopi sociali.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita della SISN ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla Legge.

Art. 36 La biblioteca della SISN è attualmente depositata presso la biblioteca del Museo di Storia Naturale di Milano. La sua consultazione è a disposizione di tutti secondo le modalità fissate dal Museo di Storia Naturale di Milano per la propria biblioteca.
I documenti dell’archivio storico sono attualmente conservati presso la sede sociale e possono essere consultati previa richiesta motivata al Presidente e previo appuntamento con il Segretario.

Titolo V
Deliberazioni straordinarie

Art. 37 Ogni modifica o revisione al presente Statuto deve essere deliberata con la presenza della maggioranza dei Soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti in Assemblea. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, le modifiche, per poter essere inserite come punto all’ordine del giorno di un’Assemblea, devono essere proposte da almeno cinque consiglieri del Consiglio Direttivo.

Art. 38 Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione devono essere proposti all’unanimità dal Consiglio Direttivo o da almeno il trenta per cento dei Soci per poter essere inseriti come punto all’ordine del giorno di un’Assemblea. L’Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Art. 39 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45,
comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. È esclusa ogni attribuzione di beni ai Soci.

Titolo VI
Regolamenti complementari e disposizioni finali

Art. 40 I Regolamenti complementari (tra i quali il Regolamento elettorale) vengono proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall’Assemblea.

Art. 41 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicheranno le disposizioni di Legge.